• I cani che possono essere considerati in perfetta salute in termini di ereditarietà sono quelli che trasmettono le caratteristiche dello standard di una razza, il suo tipo ed il suo temperamento e non presentano alcun difetto ereditario sostanziale che potrebbe minacciare l’aspetto funzionale della loro progenie. I paesi membri e partner su contratto della FCI devono di conseguenza evitare che gli standard includano delle esagerazioni delle caratteristiche che potrebbero mettere in pericolo la funzionalità dei cani.
• I cani che presentano dei difetti eliminatori, come un temperamento malsano, una sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati, un’atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia, i cani criptorchidi, monorchidi, albini, affetti da displasia severa accertata dell’anca oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono essere utilizzati per l’allevamento.
• In materia di “gestione” delle tare ereditarie come la displasia dell’anca o l’atrofia progressiva della retina, i paesi membri e partner su contratto della FCI devono tenere un registro dei cani affetti da tali malattie, combatterle in modo metodico, registrare continuamente i progressi realizzati e comunicarlo alla FCI su richiesta.
Se viene eseguito un test del DNA, il veterinario che lo esegue dovrà controllare e certificare il codice identificativo del cane così come da protocollo sanitario; il certificato rilasciato dal laboratorio, oltre al risultato del test, dovrà includere tutte le informazioni relative all’identità del cane.
• Si raccomanda agli allevatori ed ai proprietari degli stalloni di mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, al fine di creare una situazione chiara per quanto riguarda gli obblighi finanziarie.
• Il “proprietario” di un cane è la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi.
• Il “possessore” dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che ha ricevuto l’autorizzazione del proprietario di offrire i servizi di tale stallone per una monta.
Per quanto riguarda invece gli usi relativi all’accoppiamento, è importante notare che viene considerata prassi normale il pagamento di una cifra in denaro come corrispettivo per la monta (la cessione di cuccioli viene presa in considerazione solo come possibilità alternativa e si raccomanda di mettere per iscritto qualsiasi accordo preso in merito).
Tutto il resto viene regolamentato in modo piuttosto preciso. Per esempio:
COSTI DI TRASPORTO E MANTENIMENTO DELLA FATTRICE
Si raccomanda ai proprietari di fattrici di portarle e andarle a riprendere personalmente, oppure tramite una terza persona fidata. Qualora la cagna dovesse rimanere per più giorni presso il possessore dello stallone, tutte le spese conseguenti quali: alimentazione, alloggio, eventuali cure veterinarie, come pure gli eventuali danni provocati dalla cagna agli impianti dell’allevamento o all’abitazione del proprietario dello stallone, sono a carico del proprietario della fattrice.
Il trasporto di ritorno della femmina è a carico del suo proprietario.
RESPONSABILITA’
In conformità con le norme di legge in vigore nei singoli paesi, dei danni eventualmente causati dall’animale è responsabile la persona che, al momento del loro verificarsi, ha la detenzione o il possesso dell’animale.
Il proprietario (o possessore) dello stallone deve tener conto di quanto sopra nella stipulazione di polizza e di assicurazione personale per la responsabilità civile.
MORTE DELLA FATTRICE
In caso di morte della fattrice durante la sua permanenza presso il possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto, a sue spese, a far constatare il decesso da un medico veterinario ed a stabilirne le cause. Egli deve informare quanto prima, il proprietario della fattrice dell’avvenuto decesso e della causa.
Il proprietario della fattrice che lo desideri, ha diritto di vedere la cagna deceduta.
Se il decesso è imputabile al possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni e degli interessi nei confronti del proprietario della fattrice.
Qualora al possessore dello stallone non possa essere addebitata alcuna colpa, il proprietario della fattrice deve rimborsare al primo tutte le spese sostenute legate al decesso della fattrice.
SCELTA DELLO STALLONE
Il possessore dello stallone è obbligato a far coprire la fattrice dallo stallone prescelto, con esclusione di qualsiasi altro. Qualora lo stallone prescelto non esegua la monta, la fattrice non può essere presentata ad altro stallone se non previo consulto del proprietario.
MONTA FORTUITA
Qualora, accidentalmente, ma non intenzionalmente, si sia verificata una monta da parte di un altro stallone diverso da quello convenuto, il possessore dello stallone, al quale spetta la custodia della fattrice, è obbligato a rimborsare al proprietario di quest’ultima tutte le spese causate dalla monta errata o fortuita.
Dopo una monta fortuita da parte di uno stallone diverso da quello previsto è vietato procedere ad una nuova monta con lo stallone che era stato prescelto a tale scopo.
Al proprietario dello stallone non spetta alcun compenso per la monta fortuita.
CERTIFICATO DI MONTA
Il proprietario dello stallone certifica, redigendo un attestato, la corretta esecuzione della monta. Firmando il documento, egli conferma che è stato testimone oculare della monta.
Qualora il servizio Libro delle Origini del paese nel quale deve essere iscritta la cucciolata, preveda la presentazione di appositi moduli, spetta al proprietario della fattrice procurarsi gli stessi, compilarli correttamente e presentarli al possessore dello stallone per la firma.
Il certificato di monta deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
a. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini dello stallone;
b. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini della fattrice;
c. Nome e indirizzo del possessore/proprietario dello stallone;
d. Nome e indirizzo del proprietario della fattrice al momento della monta ed eventualmente la data di acquisto della fattrice;
e. Luogo e data della monta;
f. Firma del possessore dello stallone e del proprietario della cagna;
Qualora il servizio del Libro Origini esiga per l’iscrizione dei cuccioli una fotocopia autenticata o un estratto certificato del pedigree dello stallone, spetta al possessore dello stallone fornire gratuitamente tali documenti al proprietario della fattrice.
COMPENSO PER LA MONTA
Si raccomanda al proprietario dello stallone di firmare il certificato di monta solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta. Non è permessa la ritenzione della fattrice quale pegno.
Se lo stallone prescelto non procede alla monta per qualsiasi motivo o se la fattrice non si lascia montare, ovvero la monta non sia stata effettivamente eseguita, il proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento previsto all’Art. 2, ma non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.
Per quanto riguarda la discendenza dello stallone, il proprietario dello stallone non ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, ad altri compensi se non quello per la monta. Non ha neppure alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo.
Se le parti si sono accordate per la consegna di un cucciolo a titolo di compenso per la monta, tale accordo deve essere formulato per iscritto prima della monta. In un accordo del genere, i punti seguenti devono assolutamente essere precisati e rispettati:
a. il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;
b. il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;
c. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
d. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
e. gli accordi per i costi di trasporto;
f. gli accordi speciali nel il caso in cui la fattrice dovesse partorire solo cuccioli nati morti oppure un solo cucciolo in vita, o nel caso in cui il cucciolo prescelto muoia prima della consegna.
LA FATTRICE RESTA VUOTA
Dopo una monta eseguita correttamente si considerano adempiuti gli obblighi dello stallone e pertanto, le condizioni per aver diritto al pagamento convenuto, si sono verificate.
Ciò non costituisce garanzia perchè la fattrice sia gravida. E’ facoltà del proprietario dello stallone decidere, in caso la fattrice resti vuota, se consentire una nuova monta gratuita al calore seguente, oppure rimborsare una parte del compenso ricevuto per la monta. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto nel contratto di monta, prima della stessa.
Il diritto convenuto per una monta gratuita si estingue con il decesso dello stallone oppure con il passaggio di proprietà dello stesso o con il decesso della fattrice.
Qualora possa essere provato (con analisi dello sperma) che lo stallone era sterile al momento della monta, il proprietario della fattrice deve essere rimborsato delle spese causate dalla monta.